Si ricorda che, come previsto dall’articolo 2, comma 2, decreto-legge n. 45 del 2025, l’aspirante a cui è conferita una supplenza annuale finalizzata alla nomina in ruolo su posto di sostegno, di cui al punto 1 del presente avviso, deve accettare esplicitamente l’assegnazione della sede entro 5 giorni dalla stessa. La mancata accettazione della sede entro il suddetto termine è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito.
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